Art. 37
Adozione del PRG
1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG,
il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende
perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo
pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet
del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione
chiunque puo' presentare proposte non vincolanti, a fini meramente
collaborativi. Il comune puo' prevedere ulteriori forme di
pubblicita' e di partecipazione.
2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il
comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto
di piano il comune puo' avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del
supporto della struttura provinciale competente in materia di
urbanistica, e puo' organizzare appositi confronti istruttori con le
strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti
l'ambiente, il paesaggio, la pericolosita', la mobilita' e l'assetto
idrogeologico e forestale.
3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso
relativo all'adozione del piano e alla possibilita' di consultare il
piano e la documentazione che lo compone con le modalita' previste
dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli
uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni
consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa
documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune
puo' svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'art.
19. Il piano e' trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale
competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se e' stato
approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunita'.
4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque puo' presentare
osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni
dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni
consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del
Consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di
attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una
planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di
osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni
pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici
comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque puo' presentare
ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal
comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.
5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e
paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il
comune proponente, la comunita', nei casi previsti dal comma 3, e le
altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle
scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a
esprimere la volonta' della struttura o dell'ente di appartenenza,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste
dalla legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992. Se la
struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti
di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta
giorni, pena l'estinzione del procedimento.
6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG
adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se
approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o
degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie
e verifica la compatibilita' delle previsioni concernenti eventuali
nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della
salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La
conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della
ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che
costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e
delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio
storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica
incolumita' sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si
considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o
dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui
rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la
volonta' della struttura o dell'amministrazione rappresentata.
7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle
indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai
sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in
relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente,
apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la
coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.
8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine
perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso
ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di
adozione definitiva e' motivata anche in relazione alle osservazioni
pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano
entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del
procedimento.
9. Il comune trasmette il piano alla giunta provinciale per la
successiva approvazione.