Art. 37 
 
                          Adozione del PRG 
 
  1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del  PRG,
il comune pubblica un avviso, indicando  gli  obiettivi  che  intende
perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta  giorni,  nell'albo
pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet
del Consorzio dei  comuni  trentini.  Nel  periodo  di  pubblicazione
chiunque puo' presentare proposte non vincolanti,  a  fini  meramente
collaborativi.  Il  comune  puo'   prevedere   ulteriori   forme   di
pubblicita' e di partecipazione. 
  2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto  dal  comma  1,  il
comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del  progetto
di piano il comune puo' avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del
supporto  della  struttura  provinciale  competente  in  materia   di
urbanistica, e puo' organizzare appositi confronti istruttori con  le
strutture  provinciali  competenti  per   gli   aspetti   concernenti
l'ambiente, il paesaggio, la pericolosita', la mobilita' e  l'assetto
idrogeologico e forestale. 
  3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e  pubblica  l'avviso
relativo all'adozione del piano e alla possibilita' di consultare  il
piano e la documentazione che lo compone con  le  modalita'  previste
dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano  presso  gli
uffici comunali, a disposizione del  pubblico,  per  sessanta  giorni
consecutivi e pubblica  sul  sito  istituzionale  tutta  la  relativa
documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune
puo' svolgere ulteriori forme di partecipazione  ai  sensi  dell'art.
19. Il piano e' trasmesso tempestivamente alla struttura  provinciale
competente in materia di urbanistica  e  paesaggio  e,  se  e'  stato
approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunita'. 
  4. Nel termine  previsto  dal  comma  3  chiunque  puo'  presentare
osservazioni sul piano nel pubblico  interesse.  Entro  venti  giorni
dalla scadenza del termine  il  comune  pubblica,  per  venti  giorni
consecutivi, nel sito internet del comune o  nel  sito  internet  del
Consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di
attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute  e  una
planimetria con l'indicazione delle parti di  territorio  oggetto  di
osservazioni. Contestualmente  alla  pubblicazione,  le  osservazioni
pervenute sono messe a disposizione del pubblico  presso  gli  uffici
comunali. Nel  periodo  di  pubblicazione  chiunque  puo'  presentare
ulteriori osservazioni correlate  alle  osservazioni  pubblicate  dal
comune. I termini previsti da questo comma sono perentori. 
  5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica  e
paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano  il
comune proponente, la comunita', nei casi previsti dal comma 3, e  le
altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle
scelte  pianificatorie,  attraverso  rappresentanti   legittimati   a
esprimere la volonta' della struttura o  dell'ente  di  appartenenza,
entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste
dalla legge provinciale sull'attivita'  amministrativa  1992.  Se  la
struttura provinciale competente richiede l'integrazione  degli  atti
di piano, il comune provvede entro il termine perentorio  di  novanta
giorni, pena l'estinzione del procedimento. 
  6. La conferenza di pianificazione verifica  la  coerenza  del  PRG
adottato con il PUP e con il PTC  o  con  i  relativi  stralci  -  se
approvati -, assume i pareri  delle  altre  strutture  provinciali  o
degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte  pianificatorie
e verifica la compatibilita' delle previsioni  concernenti  eventuali
nuovi insediamenti industriali insalubri con le  esigenze  di  tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di  difesa  della
salute  della  popolazione  e  della   tutela   dell'ambiente   dagli
inquinamenti, ai sensi delle  disposizioni  vigenti  in  materia.  La
conferenza  considera  le  posizioni  espresse  e,  a  seguito  della
ponderazione  degli  interessi,  si  esprime  con  un   verbale   che
costituisce parere conclusivo. I  dissensi  delle  amministrazioni  e
delle strutture provinciali preposte alla tutela  dell'ambiente,  del
paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico,  del  patrimonio
storico-artistico,  della  tutela  della  salute  e  della   pubblica
incolumita'  sono  resi  in  forma  esplicita  nella  conferenza.  Si
considera  acquisito   l'assenso   dell'ente,   della   struttura   o
dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il  cui
rappresentante non ha espresso definitivamente  nella  conferenza  la
volonta' della struttura o dell'amministrazione rappresentata. 
  7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle
indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai
sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute  in
relazione  ai  contenuti   del   piano   approvato   preliminarmente,
apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la
coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza. 
  8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel  termine
perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del  parere  espresso
ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito.  La  deliberazione  di
adozione definitiva e' motivata anche in relazione alle  osservazioni
pervenute e non accolte. La mancata  adozione  definitiva  del  piano
entro il  termine  previsto  comporta  l'estinzione  di  diritto  del
procedimento. 
  9. Il comune trasmette il piano  alla  giunta  provinciale  per  la
successiva approvazione.