Art. 38
Approvazione ed entrata in vigore del PRG
1. Il PRG e' approvato dalla giunta provinciale entro sessanta
giorni dal suo ricevimento.
2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano
esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la
compatibilita' con il PUP, con questa legge e con altre disposizioni
legislative in materia di urbanistica, con i loro provvedimenti di
attuazione e con il PTC. A tal fine il comune provvede alla
modificazione degli atti di piano entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla richiesta della struttura provinciale
competente.
3. Il PRG entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della regione, della
deliberazione che lo approva, anche per estratto; e pubblicato nel
sito internet del comune o del consorzio dei comuni ed e' reso
disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.