Art. 38 
 
              Approvazione ed entrata in vigore del PRG 
 
  1. Il PRG e' approvato  dalla  giunta  provinciale  entro  sessanta
giorni dal suo ricevimento. 
  2. In sede  di  approvazione  possono  essere  apportate  al  piano
esclusivamente  le  modifiche  indispensabili  per   assicurarne   la
compatibilita' con il PUP, con questa legge e con altre  disposizioni
legislative in materia di urbanistica, con i  loro  provvedimenti  di
attuazione e  con  il  PTC.  A  tal  fine  il  comune  provvede  alla
modificazione degli atti di piano  entro  il  termine  perentorio  di
novanta  giorni   dalla   richiesta   della   struttura   provinciale
competente. 
  3. Il PRG entra in vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione,  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione,   della
deliberazione che lo approva, anche per estratto;  e  pubblicato  nel
sito internet del comune o  del  consorzio  dei  comuni  ed  e'  reso
disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.