Art. 39
Varianti al PRG
1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola
la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata
dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.
2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate
urgenti o non sostanziali:
a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
b) le varianti per opere pubbliche;
c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di
provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della
scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli
effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli
preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani
attuativi;
e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal
vigente ordinamento;
f) le varianti previste dall'art. 27, commi 4 e 6, relativi alla
compensazione per vincoli sopravvenuti;
g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da
accordi urbanistici;
h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa
alla riqualificazione urbana ed edilizia;
i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi
dell'art. 49, comma 4;
k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilita' delle
aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'art. 45,
comma 4.
3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le
disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a meta'
dei termini previsti dall'art. 37, e si prescinde dalle forme di
pubblicita' previste dall'art. 37, comma 1. La struttura provinciale
competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la
conferenza di pianificazione prevista dall'art. 37, in relazione
all'importanza e alla complessita' della variante. Se e' indetta la
conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5 e 6,
e nell'art. 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime
sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla
data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute
osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di
pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni,
indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde
dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8.
4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono
espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle
condizioni previste dal comma 2.