Art. 39 
 
                           Varianti al PRG 
 
  1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che  regola
la formazione del piano o con la procedura semplificata  disciplinata
dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2. 
  2. Le seguenti  tipologie  di  variante  al  PRG  sono  considerate
urgenti o non sostanziali: 
  a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza; 
  b) le varianti per opere pubbliche; 
  c)  le  varianti  conseguenti  alle  sentenze  di  annullamento  di
provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche; 
  d) le varianti che contengono la nuova disciplina a  seguito  della
scadenza dei  termini  indicati  negli  articoli  45,  relativo  agli
effetti  degli  strumenti  urbanistici,  48,  relativo   ai   vincoli
preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani
attuativi; 
  e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti  dal
vigente ordinamento; 
  f) le varianti previste dall'art. 27, commi 4 e  6,  relativi  alla
compensazione per vincoli sopravvenuti; 
  g) le  varianti  relative  a  specifiche  previsioni  corredate  da
accordi urbanistici; 
  h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II,  relativa
alla riqualificazione urbana ed edilizia; 
  i) le varianti conseguenti a patti territoriali; 
  j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi
dell'art. 49, comma 4; 
  k) le varianti necessarie  per  disporre  l'inedificabilita'  delle
aree destinate all'insediamento,  nei  casi  previsti  dall'art.  45,
comma 4. 
  3.  Per  le  varianti  indicate  nel  comma  2  si   applicano   le
disposizioni per la formazione del piano, con la  riduzione  a  meta'
dei termini previsti dall'art. 37, e  si  prescinde  dalle  forme  di
pubblicita' previste dall'art. 37, comma 1. La struttura  provinciale
competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di  indire  la
conferenza di pianificazione  prevista  dall'art.  37,  in  relazione
all'importanza e alla complessita' della variante. Se e'  indetta  la
conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5 e 6,
e nell'art. 38. Se non indice la conferenza, la struttura si  esprime
sulla variante con proprio parere entro quarantacinque  giorni  dalla
data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute
osservazioni e se il parere  unico  conclusivo  della  conferenza  di
pianificazione o il parere del servizio non contengono  prescrizioni,
indicazioni di carattere orientativo o altri  rilievi,  si  prescinde
dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8. 
  4. Nella deliberazione di  adozione  delle  varianti  ai  PRG  sono
espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una  delle
condizioni previste dal comma 2.