Art. 40 
 
             Comunicazione di edificabilita' delle aree 
 
  1. Quando i comuni  attribuiscono  a  un  terreno  natura  di  area
edificabile ne danno tempestiva comunicazione  al  proprietario,  con
modalita' idonee a garantire  l'effettiva  conoscenza  da  parte  del
contribuente. 
  2.  La  comunicazione  e'  obbligatoriamente  inviata   a   seguito
dell'approvazione del PTC o del PRG o delle relative varianti. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  tributi  locali   di   natura
immobiliare istituiti dalla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 2,
dello statuto speciale, il mancato invio della comunicazione prevista
da quest'articolo entro il termine di versamento dei tributi comporta
la disapplicazione delle sanzioni e degli  interessi  previsti  dalla
legge in caso di omesso o tardivo versamento.