Art. 40
Comunicazione di edificabilita' delle aree
1. Quando i comuni attribuiscono a un terreno natura di area
edificabile ne danno tempestiva comunicazione al proprietario, con
modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente.
2. La comunicazione e' obbligatoriamente inviata a seguito
dell'approvazione del PTC o del PRG o delle relative varianti.
3. Ai fini dell'applicazione dei tributi locali di natura
immobiliare istituiti dalla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 2,
dello statuto speciale, il mancato invio della comunicazione prevista
da quest'articolo entro il termine di versamento dei tributi comporta
la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla
legge in caso di omesso o tardivo versamento.