Art. 41 
 
Disposizioni di coordinamento con  la  legge  provinciale  23  maggio
  2007, n. 11 (legge provinciale sulle  foreste  e  sulla  protezione
  della natura 2007) 
 
  1. I piani dei parchi naturali provinciali e i  piani  di  gestione
delle  riserve   naturali   provinciali   sono   disciplinati   dalle
disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della
pianificazione provinciale. 
  2. Il piano del  parco  tiene  luogo  dei  PRG  limitatamente  alle
porzioni  del  territorio  comunale  ricadenti  nei  parchi  naturali
provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano  del
parco contiene la specifica documentazione urbanistica,  cartografica
e normativa prevista da questa legge come contenuto dei  PRG.  Questa
documentazione urbanistica e' sottoposta  all'esame  della  struttura
provinciale competente in materia di urbanistica, per  verificare  la
coerenza del piano del parco con il PUP e con  i  piani  territoriali
delle comunita' interessate, se approvati. 
  3. Relativamente al  Parco  nazionale  dello  Stelvio  resta  ferma
l'applicazione della disciplina individuata con norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale.  Se  le  norme  di   attuazione   prevedono
l'adozione  di   una   disciplina   legislativa   provinciale,   fino
all'entrata in vigore  di  quest'ultima  i  PRG  dei  comuni  il  cui
territorio ricade anche in parte nel parco hanno efficacia anche  nel
territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano  il
PRG previo parere della struttura provinciale competente  in  materia
di aree protette, per  assicurarne  la  conformita'  alle  misure  di
conservazione dell'area protetta. 
  4. La  disciplina  relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  deroga
previsti dal titolo IV, capo VI, si applica  anche  con  riguardo  ai
piani dei parchi. In tal caso, ferme restando  le  procedure  per  la
richiesta  e  il  rilascio  del  titolo  edilizio,  le  funzioni  del
consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e  il
parere della CPC e' sostituito dal parere della struttura provinciale
competente in materia di tutela del paesaggio.