Art. 41 Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) 1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale. 2. Il piano del parco tiene luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista da questa legge come contenuto dei PRG. Questa documentazione urbanistica e' sottoposta all'esame della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per verificare la coerenza del piano del parco con il PUP e con i piani territoriali delle comunita' interessate, se approvati. 3. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina individuata con norme di attuazione dello statuto speciale. Se le norme di attuazione prevedono l'adozione di una disciplina legislativa provinciale, fino all'entrata in vigore di quest'ultima i PRG dei comuni il cui territorio ricade anche in parte nel parco hanno efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano il PRG previo parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette, per assicurarne la conformita' alle misure di conservazione dell'area protetta. 4. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e il parere della CPC e' sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.