Art. 42
Limiti all'adozione degli strumenti
di pianificazione territoriale
1. Non e' ammessa l'adozione dei PTC e delle relative varianti nel
semestre precedente l'avvio del procedimento elettorale di rinnovo
degli organi assembleari. Non sottostanno a questo limite le varianti
al PTC adottate in caso di motivata urgenza e le varianti al PTC per
opere pubbliche.
2. Non e' ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel
semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per
il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere
dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio
comunale. Non possono essere adottate piu' di tre varianti al PRG
nello stesso biennio.
3. Nel caso di costituzione di comuni unici mediante fusione di
altri comuni non e' ammessa l'adozione di PRG e delle relative
varianti nel semestre antecedente il primo giorno d'istituzione del
comune unico e contestuale estinzione per fusione dei comuni che lo
costituiscono, individuato dalle leggi regionali istitutive. Non e'
ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti da parte del
commissario straordinario che regge il nuovo comune unico fino alle
elezioni.
4. Le varianti previste dall'art. 39, comma 2, non sottostanno ai
limiti previsti dai commi 2 e 3.