Art. 42 
 
                 Limiti all'adozione degli strumenti 
                   di pianificazione territoriale 
 
  1. Non e' ammessa l'adozione dei PTC e delle relative varianti  nel
semestre precedente l'avvio del procedimento  elettorale  di  rinnovo
degli organi assembleari. Non sottostanno a questo limite le varianti
al PTC adottate in caso di motivata urgenza e le varianti al PTC  per
opere pubbliche. 
  2. Non e' ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti  nel
semestre antecedente al primo giorno utile del turno  elettorale  per
il  rinnovo  ordinario  del  consiglio  comunale,   o   a   decorrere
dall'adozione del decreto di scioglimento  anticipato  del  consiglio
comunale. Non possono essere adottate piu' di  tre  varianti  al  PRG
nello stesso biennio. 
  3. Nel caso di costituzione di comuni  unici  mediante  fusione  di
altri comuni non e'  ammessa  l'adozione  di  PRG  e  delle  relative
varianti nel semestre antecedente il primo giorno  d'istituzione  del
comune unico e contestuale estinzione per fusione dei comuni  che  lo
costituiscono, individuato dalle leggi regionali istitutive.  Non  e'
ammessa l'adozione di PRG e delle  relative  varianti  da  parte  del
commissario straordinario che regge il nuovo comune unico  fino  alle
elezioni. 
  4. Le varianti previste dall'art. 39, comma 2, non  sottostanno  ai
limiti previsti dai commi 2 e 3.