Art. 44 
 
              Rettifica e adeguamento delle previsioni 
            degli strumenti di pianificazione urbanistica 
 
  1. I comuni e  le  comunita'  procedono  tempestivamente  d'ufficio
all'adeguamento  delle  rappresentazioni  grafiche  e   degli   altri
elaborati a seguito dell'approvazione di piani,  di  programmi  e  di
progetti che costituiscono varianti  agli  strumenti  urbanistici  ai
sensi di previsioni  legislative  o  dell'avvenuta  realizzazione  di
opere concernenti infrastrutture per la mobilita' di potenziamento  o
di progetto. I comuni e le comunita' pubblicano la  notizia  di  tale
adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati
e' trasmessa alla Provincia. 
  2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC,
entro il termine stabilito dal PTC, con  le  modalita'  previste  dal
comma 1. 
  3. La correzione  di  errori  materiali  presenti  nelle  norme  di
attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli  altri  elaborati
del PTC  e  del  PRG  e'  approvata,  rispettivamente,  dagli  organi
assembleari delle comunita' e dei comuni. Previa  comunicazione  alla
Provincia, le comunita' e i comuni pubblicano gli atti che  approvano
le rettifiche nel Bollettino ufficiale della regione. 
  4.  Per  l'adeguamento  dei  PRG   alle   specificazioni   tecniche
concernenti  l'integrazione  dei  sistemi  informativi   degli   enti
territoriali, approvate dalla giunta provinciale ai  sensi  dell'art.
10, comma 4, lettere b) e d),  la  struttura  competente  del  comune
provvede al deposito degli  elaborati  del  piano  da  adeguare,  per
trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per  eventuali
osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente  al
deposito gli  elaborati  del  piano  sono  trasmessi  alla  struttura
provinciale competente in materia di urbanistica per la  verifica  di
conformita'  alle  specificazioni  tecniche  approvate  dalla  giunta
provinciale. Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  del  deposito  e
acquisito,  nel  medesimo  termine,   il   parere   della   struttura
provinciale competente in materia di urbanistica, il  comune  approva
l'adeguamento del piano, tenuto conto  delle  eventuali  osservazioni
pervenute e degli  esiti  della  verifica  tecnica  effettuata  dalla
struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune
pubblica nell'albo pretorio comunale  e  nel  sito  istituzionale  la
notizia dell'approvazione dell'adeguamento  del  piano,  e  trasmette
copia  degli  elaborati  alla  struttura  provinciale  competente  in
materia di urbanistica e alla comunita'.