Art. 42 
 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 
 
  1. Al comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale n.  33/2006  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «puo'  essere
aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione  di
cui all'art. 11» sono soppresse. 
  2. Il comma 2 dell'art. 10  della  legge  regionale  n.  33/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il piano pluriennale di cui al comma 1 individua: 
    a) le priorita' strategiche di intervento regionale; 
    b) i criteri generali per il riparto  delle  risorse  finanziarie
tra i vari settori  di  intervento  previsti  dalla  presente  legge,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio; 
    c) i  criteri  generali  per  il  sostegno  degli  interventi  di
interesse regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b); 
    d)  le  linee  strategiche  di  attivita'  delle  istituzioni  di
interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall'art. 7, comma
4; 
    e) le  strategie  per  il  potenziamento  e  l'aggiornamento  del
sistema informativo di cui all'art. 13.».