Art. 71 
 
       Norme transitorie della gestione contabile della spesa 
 
  1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata
ad assumere impegni a valere sulla competenza  per  prestazioni  gia'
rese, purche' derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
non rilevate in applicazione dell' art.  14,  comma  2,  della  legge
regionale 10  novembre  2015,  n.  26  (Disposizioni  in  materia  di
programmazione  e  contabilita'  e  altre  disposizioni   finanziarie
urgenti), ovvero assunte in applicazione dell'art. 8,  comma  75-bis,
della legge regionale 22  febbraio  2000,  n.  2  (Legge  finanziaria
2000), entro il 31 dicembre 2015. 
  2.  La  prenotazione  delle  risorse  non  e'  necessaria  per   la
regolarizzazione contabile delle spese effettuate dall'economo.