Art. 71 Norme transitorie della gestione contabile della spesa 1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni gia' rese, purche' derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell' art. 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell'art. 8, comma 75-bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015. 2. La prenotazione delle risorse non e' necessaria per la regolarizzazione contabile delle spese effettuate dall'economo.