Art. 55 
 
         Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni 
                          della concessione 
 
  1. La concessione e' comunque soggetta alle seguenti condizioni: 
    a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che,  a
giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze
sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione
per la salvaguardia  dell'ambiente  naturale,  dell'alveo  o  bacino,
della navigazione, dei canali, delle strade ed altri  beni  laterali,
nonche' dei diritti acquisiti  dai  terzi  in  tempo  anteriore  alla
concessione; 
    b) pagamento dei  canoni  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalla normativa; 
    c) consenso a tutte le verifiche  ed  ispezioni  che  il  settore
competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico; 
    d) assunzione di tutte le  spese  dipendenti  dalla  concessione,
oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare; 
    e) divieto di sub concessione. 
  2. La concessione e' sempre rilasciata fatti  salvi  i  diritti  di
terzi e nei limiti della disponibilita'  dell'acqua  e  le  eventuali
indisponibilita' dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono
in alcun  modo  responsabilita'  del  concedente  nei  confronti  del
concessionario.