Art. 55 Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione 1. La concessione e' comunque soggetta alle seguenti condizioni: a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla normativa; c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico; d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare; e) divieto di sub concessione. 2. La concessione e' sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua e le eventuali indisponibilita' dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilita' del concedente nei confronti del concessionario.