Art. 56 
 
                        Provvedimento finale 
 
  1. Il procedimento relativo alle domande di concessione  presentate
si conclude con atto  dirigenziale  del  dirigente  responsabile  del
settore competente espresso e motivato di diniego o di  accoglimento,
entro  il  termine  massimo  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda. Il termine e' sospeso  in  pendenza  dei
termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e puo'
essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per  una  sola
volta e per non piu' di trenta giorni. 
  2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria
e  degli  eventuali   procedimenti   connessi   al   rilascio   della
concessione, approva il progetto delle opere  di  derivazione  ed  il
disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario. 
  3. Qualora una derivazione di acqua pubblica  presupponga,  per  la
realizzazione delle opere e l'esercizio della  stessa,  l'occupazione
di aree demaniali, e' adottato un unico provvedimento di  concessione
per la derivazione di acqua e per l'occupazione  dell'area  ai  sensi
dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015. La  concessione
di uso dell'acqua comprende anche, ove  necessaria,  l'autorizzazione
idraulica rilasciata ai sensi del regio decreto n. 523/1904. 
  4. Il provvedimento finale indica termini e modalita'  per  la  sua
impugnazione.