Art. 56 Provvedimento finale 1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto dirigenziale del dirigente responsabile del settore competente espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e puo' essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non piu' di trenta giorni. 2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario. 3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, e' adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015. La concessione di uso dell'acqua comprende anche, ove necessaria, l'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del regio decreto n. 523/1904. 4. Il provvedimento finale indica termini e modalita' per la sua impugnazione.