Art. 57 
 
      Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche 
 
  1. A seguito dell'adozione del  provvedimento  di  concessione,  il
concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale del
disciplinare presso  il  competente  ufficio  finanziario,  nei  casi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,
n. 131 (testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro). 
  2. In caso di concessioni ad uso idroelettrico, gli adempimenti  di
cui al comma 1 sono effettuati a cura del settore competente. 
  3. Il settore competente provvede: 
    a) alla comunicazione al  concessionario  dell'avvenuto  rilascio
del provvedimento,  con  invito  a  ritirare  presso  il  settore  il
provvedimento stesso; 
    b) alla trasmissione per  via  telematica  del  provvedimento  ai
competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone; 
    c)   al   contestuale   aggiornamento   del   censimento    delle
utilizzazioni idriche in atto.