Art. 57 Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche 1. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 2. In caso di concessioni ad uso idroelettrico, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati a cura del settore competente. 3. Il settore competente provvede: a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso; b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone; c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.