Art. 58 
 
                      Durata della concessione 
 
  1. Fatto salvo quanto  diversamente  previsto  da  norme  nazionali
speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere: 
    a) i quindici anni in caso  di  uso  per  produzione  di  beni  e
servizi; 
    b) i quarant'anni in caso di uso agricolo; 
    c) i trent'anni negli altri casi. 
  2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata
della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il
quale e' prevista la durata minore. 
  3. Fermi restando  i  limiti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  le
infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli
impianti industriali nonche'  per  quelli  idroelettrici,  la  durata
minima e' determinata anche in rapporto al piano di ammortamento  dei
costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche  del
servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito. 
  4. La Giunta regionale,  tenuto  conto  delle  previsioni  e  degli
aggiornamenti della pianificazione  di  bacino  e  degli  atti  della
pianificazione regionale, puo' definire ulteriori  parametri  per  la
determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti
e dei criteri generali stabili dal presente articolo. 
  5. In nessun caso puo' essere previsto il  rinnovo  tacito  ne'  la
proroga della scadenza della concessione.