Art. 58 Durata della concessione 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere: a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi; b) i quarant'anni in caso di uso agricolo; c) i trent'anni negli altri casi. 2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale e' prevista la durata minore. 3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonche' per quelli idroelettrici, la durata minima e' determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito. 4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, puo' definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabili dal presente articolo. 5. In nessun caso puo' essere previsto il rinnovo tacito ne' la proroga della scadenza della concessione.