Art. 59 
 
                       Esecuzione dei lavori. 
 
  1. Il concessionario e' tenuto a dare preventiva notizia della data
di inizio dei lavori al settore competente, che ne puo'  ordinare  la
sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali  e'
vincolata la concessione. 
  2. Al termine dei lavori, il concessionario  invia  al  settore,  i
seguenti documenti, sottoscritti da tecnici  abilitati  in  relazione
alla tipologia delle opere realizzate: 
    a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei
lavori, in cui siano accertate la conformita', in  base  al  progetto
approvato,  delle  opere  realizzate  e  dei  dispositivi  di  misura
installati, nonche' l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi; 
    b) entro un anno, il  certificato  di  regolare  funzionamento  e
taratura degli strumenti di  modulazione  delle  portate  derivate  e
rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'art. 54. 
  3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui  al  comma
2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette  il
provvedimento di presa d'atto. 
  4.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma   2   e'   trasmesso   al
concessionario che puo' far uso  della  captazione  a  far  data  dal
ricevimento dello stesso. 
  5. Nei casi di  accertata  urgenza  o  al  fine  di  consentire  la
verifica della regolare funzionalita' dei dispositivi di  modulazione
delle portate derivate e rilasciate il settore  competente,  ricevuta
la relazione di regolare esecuzione dei lavori, puo' autorizzare,  su
richiesta, e per un limitato  periodo  di  tempo,  l'esercizio  della
derivazione nelle more della trasmissione del certificato di  cui  al
comma 2, lettera b). 
  6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, il  concessionario  non
puo' far uso della derivazione se  non  dopo  la  trasmissione  della
documentazione di cui al comma 2, lettera a), quando prevista.