Art. 59 Esecuzione dei lavori. 1. Il concessionario e' tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne puo' ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali e' vincolata la concessione. 2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate: a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformita', in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonche' l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi; b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'art. 54. 3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto. 4. Il provvedimento di cui al comma 2 e' trasmesso al concessionario che puo' far uso della captazione a far data dal ricevimento dello stesso. 5. Nei casi di accertata urgenza o al fine di consentire la verifica della regolare funzionalita' dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate il settore competente, ricevuta la relazione di regolare esecuzione dei lavori, puo' autorizzare, su richiesta, e per un limitato periodo di tempo, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di cui al comma 2, lettera b). 6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, il concessionario non puo' far uso della derivazione se non dopo la trasmissione della documentazione di cui al comma 2, lettera a), quando prevista.