Art. 24 Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l'accreditamento istituzionale nei casi di costituzione di nuovi processi assistenziali cosi' come previsto dall'art. 3. 2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresi', l'accreditamento nei casi di modifica dei processi assistenziali gia' esistenti.