Art. 24 
 
Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della legge
                        regionale n. 51/2009) 
 
  1. Le strutture  sanitarie  pubbliche  richiedono  l'accreditamento
istituzionale  nei   casi   di   costituzione   di   nuovi   processi
assistenziali cosi' come previsto dall'art. 3. 
  2.  Le  strutture   sanitarie   pubbliche   richiedono,   altresi',
l'accreditamento nei casi di modifica dei processi assistenziali gia'
esistenti.