Art. 25 
 
Accreditamento delle  strutture  private  (articolo  29  della  legge
                        regionale n. 51/2009) 
 
  1.  Le  strutture  sanitarie  private  richiedono  l'accreditamento
istituzionale con riferimento ai processi  assistenziali  cosi'  come
previsto dall'art. 3. 
  2.  Nella  fattispecie  disciplinata  dall'art.  5,  comma  2,   la
presentazione della  domanda  di  accreditamento  istituzionale  deve
pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di adozione
del provvedimento autorizzativo. 
  3. Decorso il termine di  cui  al  comma  2  senza  che  sia  stata
presentata  la  domanda  di  accreditamento,  il  settore   regionale
competente provvede  ad  effettuare,  attraverso  il  gruppo  tecnico
regionale  di  verifica,  un'ulteriore  verifica  sul  possesso   dei
requisiti di cui all'allegato B.