Art. 25 Accreditamento delle strutture private (articolo 29 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le strutture sanitarie private richiedono l'accreditamento istituzionale con riferimento ai processi assistenziali cosi' come previsto dall'art. 3. 2. Nella fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 2, la presentazione della domanda di accreditamento istituzionale deve pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata la domanda di accreditamento, il settore regionale competente provvede ad effettuare, attraverso il gruppo tecnico regionale di verifica, un'ulteriore verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato B.