Art. 26 
 
Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche  e
  private (articolo 30 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  I  requisiti  organizzativi  di  livello  aziendale   necessari
all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie  pubbliche
e private sono individuati dall'allegato D; i requisiti  di  processo
necessari all'accreditamento  istituzionale  sono  individuati  negli
atti  della  Giunta  regionale,  previo  parere   della   commissione
consiliare competente. 
  2. L'accreditamento  istituzionale  e'  rilasciato  alle  strutture
sanitarie  che  raggiungono  il   100   per   cento   dei   requisiti
organizzativi di livello aziendale ed almeno il 70 per  cento,  quale
punteggio medio, di raggiungimento dei requisiti dei diversi processi
assistenziali.