Art. 27 
 
Modalita' e procedure di rilascio  dell'accreditamento  istituzionale
  (articolo 32 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il legale rappresentante della struttura  sanitaria  pubblica  o
privata presenta domanda di  accreditamento  alla  Giunta  regionale,
attraverso l'utilizzo di modalita'  telematiche  di  cui  all'art.  3
della legge regionale n. 40/2009, utilizzando la modulistica definita
con  atto  del  dirigente  della  competente   struttura   regionale,
corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva   o   attestazione   dei
requisiti richiesti e della data di  inizio  attivita'  del  processo
oggetto dell'accreditamento. 
  2.  La  Giunta  regionale  provvede,  entro  trenta  giorni   dalla
presentazione  della  domanda  di  accreditamento,  a  rilasciare  un
accreditamento istituzionale. 
  3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione o gia' esistenti  ma
che attivano nuovi processi, all'atto di presentazione della  domanda
di cui al comma 1, attestano i  requisiti  organizzativi  di  livello
aziendale ed i requisiti inseriti nell'elenco di cui all'allegato  B,
mentre  i  requisiti  di  processo,  trasversali  e  specifici,  sono
attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attivita'. 
  4. Nei casi disciplinati dal comma 3 la Giunta regionale  provvede,
entro  trenta   giorni   dalla   presentazione   della   domanda   di
accreditamento, a rilasciare un accreditamento che e' perfezionato, a
pena  di  decadenza,  entro  il  termine  massimo  di   dodici   mesi
dall'inizio dell'attivita', tramite  presentazione  dell'attestazione
dei requisiti di processo.