Art. 27 Modalita' e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale (articolo 32 della legge regionale n. 51/2009) 1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalita' telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva o attestazione dei requisiti richiesti e della data di inizio attivita' del processo oggetto dell'accreditamento. 2. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento istituzionale. 3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione o gia' esistenti ma che attivano nuovi processi, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale ed i requisiti inseriti nell'elenco di cui all'allegato B, mentre i requisiti di processo, trasversali e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attivita'. 4. Nei casi disciplinati dal comma 3 la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento che e' perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attivita', tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo.