Art. 28 
 
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della
                     legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. L'accreditamento istituzionale ha  durata  quinquennale  e  puo'
essere rinnovato previa attestazione del permanere  delle  condizioni
richieste per il rilascio con le modalita' di cui al comma 2. 
  2.  Almeno  novanta  giorni  prima  della   scadenza,   il   legale
rappresentante  della  struttura  presenta  alla  Giunta   regionale,
attraverso l'utilizzo di modalita'  telematiche  di  cui  all'art.  3
della   legge   regionale   n.   40/2009,    domanda    di    rinnovo
dell'accreditamento utilizzando la modulistica allo scopo predisposta
con atto del dirigente della competente struttura regionale.