Art. 28 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della legge regionale n. 51/2009) 1. L'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato previa attestazione del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalita' di cui al comma 2. 2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalita' telematiche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009, domanda di rinnovo dell'accreditamento utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.