Art. 70 
 
                        Locazioni turistiche 
 
  1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni  turistiche  le
locazioni  per  finalita'  esclusivamente  turistiche   di   case   e
appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori
o  complementari.  Alle  locazioni  turistiche  non  si  applica   la
disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 57. 
  2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate: 
    a) in  forma  non  imprenditoriale  da  parte  di  proprietari  o
usufruttuari nel caso in cui: 
      1) destinano alla locazione turistica non piu' di  due  alloggi
nel  corso  dell'anno  solare,  indipendentemente   dal   numero   di
comunicazioni di locazione turistica effettuate; 
      2) destinano alla locazione turistica piu' di due  alloggi  nel
corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino  a  ottanta
comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare; 
    b) in  forma  imprenditoriale  indipendentemente  dal  numero  di
alloggi gestiti. 
  3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono  essere
gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e societa'  di
gestione immobiliare turistica. 
  4. I proprietari e gli  usufruttuari  che  concedono  in  locazione
alloggi per finalita' turistiche nonche' gli intermediari con mandato
della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi  sono
situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di  esercizio
dell'attivita' e le informazioni relative all'attivita' svolta, utili
anche a fini statistici,  definite  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente. 
  5. La deliberazione della Giunta regionale  definisce  altresi'  le
modalita' e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui
al comma 4. 
  6. Gli alloggi locati per finalita' turistiche devono possedere: 
    a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari  previsti  per  le
case di civile abitazione; 
    b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e  degli
impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 
  7. Gli alloggi locati per finalita'  turistiche,  indipendentemente
dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture  ricettive
ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di
soggiorno. 
  8.  Coloro  che  stipulano  contratti  di  locazione  turistica  in
violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 
    a) nel  caso  in  cui  vengono  forniti  i  servizi  accessori  o
complementari,  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
1.000,00 a euro 6.000,00; 
    b) nel caso di incompleta o omessa  comunicazione  ai  sensi  del
comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  250,00  a
euro 1.500,00. 
  9. Coloro che esercitano attivita' di locazione turistica in  forma
non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei
requisiti di cui al  comma  2,  lettera  a),  sono  soggetti  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.