Art. 72 
 
            Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 
 
  1. E' consentito, previo nulla osta del comune e  per  periodi  non
superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco  dell'anno  solare,
l'uso  occasionale  di  immobili   non   destinati   abitualmente   a
ricettivita' collettiva,  da  parte  di  soggetti  pubblici  o  delle
associazioni ed  enti  che  operano  senza  scopo  di  lucro  per  il
conseguimento  di  finalita'   sociali,   culturali,   assistenziali,
religiose, sportive e ricreative. 
  2. Il comune concede il nulla  osta  limitatamente  al  periodo  di
utilizzo   dopo   aver   accertato   la   presenza   dei    requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli  utenti
e al tipo di attivita'. Al rilascio del  nulla  osta  si  applica  la
procedura del silenzio assenso.