Art. 72 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 1. E' consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettivita' collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attivita'. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.