Art. 58 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 10
e di cui all'art. 47 le concessioni e le autorizzazioni  del  demanio
marittimo sono soggette all'applicazione del  canone  determinato  ai
sensi della normativa statale  vigente,  aggiornato  annualmente  con
decreto del Ministro competente, che non puo' essere  inferiore  alla
misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso. 
  2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'art.  15,  comma
2, il Comune di Grado, che gia' esercita le  funzioni  amministrative
sui beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 in base a un accordo
sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a  esercitarle
riscuotendone i relativi canoni. 
  3. La disposizione di cui all'art.  14-ter  della  legge  regionale
17/2009, come inserito dall'art. 32, non si applica alle  concessioni
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  14-ter  della  legge
regionale  17/2009,  come  inserito  dall'art.   32,   al   fine   di
semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico
di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del
demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione gia'
versata  qualora  l'importo  del  canone  annuo  di  concessione  sia
inferiore o uguale a 500 euro. 
  5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48
e' ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  qualora   ritenuti   di
particolare complessita'. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ai  procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  si
applicano, fino al rilascio  del  relativo  provvedimento,  le  norme
vigenti al momento della presentazione dell'istanza. 
  7. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera c), la  Regione  procede
alla consegna ai comuni delle pratiche relative  alle  funzioni  loro
trasferite in materia di  demanio  marittimo  statale  con  finalita'
diverse da quelle previste dall'art. 13-bis, commi 1 e 2, della legge
regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017. 
  8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'art. 4  della
presente legge e  del  Piano  di  utilizzazione  del  demanio  a  uso
diportistico di cui all'art. 13-ter della legge regionale 22/2006, il
rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene  nel
rispetto delle disposizioni della presente legge  e  della  normativa
vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di
pianificazione pubblica, selezione  concorrenziale,  trasparenza  del
procedimento  in  modo  da  assicurare  ai  candidati  condizioni  di
partecipazione  paritarie,  conformemente  alle  finalita'   e   alle
modalita' di utilizzo precedentemente assentite. 
  9. In conformita' a quanto previsto dall'art. 24, comma  3-septies,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie  urgenti
per  gli  enti  territoriali  e  il  territorio),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine  di  garantire  certezza
alle situazioni giuridiche in atto, assicurare  l'interesse  pubblico
all'ordinata gestione del demanio senza soluzione  di  continuita'  e
assicurare uniformita' di trattamento nell'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia di demanio  marittimo,  le  concessioni  in
essere alla data del 30 dicembre 2009, nonche' quelle in essere  alla
data del 31 dicembre 2016, conservano validita' fino alla data del 31
dicembre 2020.