Art. 58 Norme transitorie 1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 10 e di cui all'art. 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non puo' essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso. 2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 15, comma 2, il Comune di Grado, che gia' esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'art. 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni. 3. La disposizione di cui all'art. 14-ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'art. 32, non si applica alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14-ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'art. 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione gia' versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro. 5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 48 e' ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessita'. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza. 7. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera c), la Regione procede alla consegna ai comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo statale con finalita' diverse da quelle previste dall'art. 13-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017. 8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'art. 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all'art. 13-ter della legge regionale 22/2006, il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalita' e alle modalita' di utilizzo precedentemente assentite. 9. In conformita' a quanto previsto dall'art. 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuita' e assicurare uniformita' di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonche' quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validita' fino alla data del 31 dicembre 2020.