Art. 59 
 
                           Rinvio dinamico 
 
  1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a  ogni  altro
atto citato nella presente  legge  si  intende  effettuato  al  testo
vigente dei medesimi,  comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.