Art. 43 Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 della l.r. 3/1994) 1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie. a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione puo' essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: e' ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attivita' dell'uomo; b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica; c) luoghi nei quali vengono svolte attivita' di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entita', frequenza e periodicita' del danno e del disturbo dichiarati. 2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 ha validita' corrispondente alla validita' del piano faunistico venatorio. 3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994.