Art. 43 
 
               Aree sottratte alla caccia programmata 
                     (art. 25 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le richieste di esclusione  dei  fondi  rustici  dalla  gestione
programmata della caccia di cui all'art. 25 della  l.r.  3/1994  sono
accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico
venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie. 
    a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche  ambientali
tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di  tutela  e
salvaguardia della fauna selvatica  e  non  inferiori  a  200  ettari
accorpati. Tale estensione puo'  essere  raggiunta  col  concorso  di
fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: e'  ammessa
la deroga a tale limite solo per territori interessati da  ecosistemi
di  particolare  pregio  faunistico  e  naturale,   che   non   siano
sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attivita' dell'uomo; 
    b) superfici di terreno nelle quali  vengano  condotti  programmi
sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con  finanziamenti
pubblici finalizzati  alla  ricerca  scientifica  ed  all'innovazione
tecnologica; 
    c)  luoghi  nei  quali  vengono  svolte  attivita'  di  rilevante
interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere
adeguatamente  documentati  in  ordine   all'entita',   frequenza   e
periodicita' del danno e del disturbo dichiarati. 
  2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla  gestione
programmata della caccia di cui all'art.  25  della  l.r.  3/1994  ha
validita'  corrispondente  alla  validita'   del   piano   faunistico
venatorio. 
  3.  Nelle  superfici  di  cui  al  presente  articolo  si   possono
effettuare interventi di controllo delle popolazioni di  ungulati  ai
sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994.