Art. 62 
 
                Requisiti soggettivi e oggettivi per 
            l'ammissibilita' delle domande di contributo 
 
  1. Possono presentare domanda per i contributi di cui  all'articolo
61: 
    a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in
possesso del riconoscimento di cui  all'articolo  4  del  regolamento
(CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui e' richiesto il contributo  e
che abbiano disponibilita' dell'immobile in cui si trova  il  macello
per almeno sei anni; 
    b) i  gestori  di  centri  di  sezionamento  che,  alla  data  di
presentazione,  siano  in  possesso   del   riconoscimento   di   cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004  per  l'impianto  per
cui e' richiesto  il  contributo  e  che  abbiano  la  disponibilita'
dell'immobile in cui si trova il centro di  sezionamento  per  almeno
sei anni; 
    c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o  centri
di  sezionamento,  ancorche'  prive   del   riconoscimento   di   cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  possono  presentare  domanda  di
contributo per gli impianti situati  entro  la  perimetrazione  delle
seguenti aree territoriali di cui  all'allegato  C  bis  della  legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative),  che  risultano  corrispondere  alle  aree  con  gli
abbattimenti piu' numerosi: 
    a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti
friulane; 
    b) area Carnia; 
    c) area Gemonese e area Torre; 
    d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo; 
    e) area Giuliana.