Art. 62 Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilita' delle domande di contributo 1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61: a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui e' richiesto il contributo e che abbiano disponibilita' dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni; b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui e' richiesto il contributo e che abbiano la disponibilita' dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni; c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorche' prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti piu' numerosi: a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane; b) area Carnia; c) area Gemonese e area Torre; d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo; e) area Giuliana.