Art. 68 
 
Contributo  straordinario  per  l'attivazione   di   un   centro   di
  lavorazione delle carni di selvaggina  uccisa  a  caccia  nell'area
  Canal del Ferro - Val Canale 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di  lavorazione
delle carni anche nell'area Canal del  Ferro  -  Val  Canale  di  cui
all'allegato  C  bis  della  legge  regionale  26/2014,  in  cui  non
risultano esistere macelli o centri di sezionamento in  possesso  del
riconoscimento  di  cui  all'articolo  4  del  regolamento  (CE)   n.
853/2004, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  un
contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi  di
adeguamento del  macello  di  proprieta',  necessari  a  ottenere  il
riconoscimento per la categoria «centro di sezionamento di selvaggina
uccisa a caccia» ai sensi del medesimo  articolo  4  del  regolamento
(CE) n. 853/2004. 
  2. La domanda di contributo e' presentata alla  Direzione  centrale
competente  in  materia  di  risorse  agricole  entro  e  non   oltre
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, corredata della seguente documentazione: 
    a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento; 
    b) elaborati grafici; 
    c) preventivo di spesa; 
    d) dichiarazioni di impegno di  cui  all'articolo  63,  comma  1,
lettere e) ed f). 
  3. Il contributo e' concesso, entro novanta giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2, in applicazione del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013 e nei limiti delle  spese  riconosciute  ammissibili  in
applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il  decreto  di
concessione sono stabilite  le  modalita'  di  rendicontazione  della
spesa. 
  4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati
ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f). 
  5. L'erogazione del contributo e' subordinata  all'ottenimento  del
riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31  del  regolamento
(CE)  n.  882/2004  per  la  categoria  «centro  di  sezionamento  di
lavorazione della selvaggina uccisa a caccia».  Trovano  applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.