Art. 68 Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale 1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprieta', necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria «centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia» ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004. 2. La domanda di contributo e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento; b) elaborati grafici; c) preventivo di spesa; d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f). 3. Il contributo e' concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita' di rendicontazione della spesa. 4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f). 5. L'erogazione del contributo e' subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria «centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia». Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.