Art. 35 Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei comuni in materia sismica 1. In attuazione dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai comuni o dalle Unioni di comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.