Art. 35 
 
Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da  parte  dei
                      comuni in materia sismica 
 
  1. In attuazione dell'art. 3, comma 8,  della  legge  regionale  10
ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del  rischio  sismico)  e
dell'art. 21,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  13  del  2015,
l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica
cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche
sono esercitate in maniera autonoma dai  comuni  o  dalle  Unioni  di
comuni, anche in convenzione con altre strutture  tecniche  comunali,
nel rispetto degli standard di cui all'art. 3, comma 4,  della  legge
regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni  della  Regione
esercitate ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e  3,  e  dell'art.  19,
comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.