Art. 56
Soggetti beneficiari
1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015,
la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di
compatibilita' con la disciplina comunitaria dei regimi di aiuto e
con i programmi operativi nazionali e comunitari, ad aziende, per
interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e
materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di
proprieta' ricadenti sul territorio regionale.
2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 67 e non sono cumulabili con quelli
concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.