Art. 57
Interventi finanziabili
1. Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e
smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o
confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che
friabili, presenti su edifici o strutture di proprieta' dei soggetti
beneficiari:
a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;
b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e
controsoffittature;
c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;
d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico
acque nere;
e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi
di acqua e loro componenti;
f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;
g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.