Art. 57 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1.  Sono  finanziabili  interventi  di  rimozione,  trattamento   e
smaltimento, con esclusione  degli  interventi  di  incapsulamento  o
confinamento, dei seguenti materiali e manufatti,  sia  compatti  che
friabili, presenti su edifici o strutture di proprieta' dei  soggetti
beneficiari: 
    a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture; 
    b)   pannelli   utilizzati    per    pareti,    rivestimenti    e
controsoffittature; 
    c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti; 
    d) tubazioni per acquedotto,  canali  di  irrigazione  e  scarico
acque nere; 
    e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali,  serbatoi
di acqua e loro componenti; 
    f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti; 
    g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.