Art. 58
Entita' del contributo
1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da
amianto e' pari al 60% del costo dell'intervento desunto dal quadro
economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel
settore.
2. Ogni soggetto di cui all'art. 56 puo' presentare anche piu'
richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.