Art. 59
Modalita' di concessione
ed erogazione del contributo
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:
a) modalita' e termine di presentazione delle domande;
b) documentazione da allegare alla domanda;
c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed
ingegneria rispetto al costo dei lavori;
d) modalita' di attribuzione delle priorita';
e) modalita' e termini di valutazione delle domande e di
assegnazione dei finanziamenti;
f) termini e modalita' di rendicontazione ed erogazione della
spesa.