Art. 59 
 
                      Modalita' di concessione 
                    ed erogazione del contributo 
 
  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina: 
    a) modalita' e termine di presentazione delle domande; 
    b) documentazione da allegare alla domanda; 
    c) percentuale dei costi attinenti i servizi di  architettura  ed
ingegneria rispetto al costo dei lavori; 
    d) modalita' di attribuzione delle priorita'; 
    e)  modalita'  e  termini  di  valutazione  delle  domande  e  di
assegnazione dei finanziamenti; 
    f) termini e modalita' di  rendicontazione  ed  erogazione  della
spesa.