Art. 54 
 
             Formazione di tecnico/tecnica del commercio 
 
  1. «Tecnico/Tecnica del  commercio»  e'  una  qualificazione  della
formazione continua disciplinata con regolamento  di  esecuzione  nei
seguenti punti: 
    a) finalita' dell'esame; 
    b) ammissione all'esame; 
    c) programma e la struttura dell'esame; 
    d) commissione d'esame; 
    e) svolgimento dell'esame; 
    f) valutazione e denominazione della qualifica-zione; 
    g) riconoscimento di crediti formativi; 
    h) corsi di preparazione. 
  2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli  di  istruzione  e
formazione e  delle  qualificazioni  professionali  di  cui  all'art.
6-bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992,  n.  40,  e
successive  modifiche,  la  qualificazione  di  «tecnico/tecnica  del
commercio» e il relativo esame corrispondono  alla  qualificazione  e
all'esame di «maestro/maestra» di cui al titolo I capo IV della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche. 
  3. Al fine di  promuovere  la  formazione  di  tecnico/tecnica  del
commercio, la provincia puo' realizzare manifestazioni, iniziative  e
ricerche. 
  4.  L'amministrazione  provinciale  puo'   organizzare   corsi   di
preparazione all'esame di tecnico/tecnica del  commercio.  La  Giunta
provinciale  puo'  inoltre  assegnare  alla  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura di  Bolzano,  nel  limite  della
spesa  autorizzata  con  legge  finanziaria,   un   finanziamento   a
integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale  14
agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la  realizzazione  dei
corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.