Art. 54 Formazione di tecnico/tecnica del commercio 1. «Tecnico/Tecnica del commercio» e' una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: a) finalita' dell'esame; b) ammissione all'esame; c) programma e la struttura dell'esame; d) commissione d'esame; e) svolgimento dell'esame; f) valutazione e denominazione della qualifica-zione; g) riconoscimento di crediti formativi; h) corsi di preparazione. 2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 6-bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di «tecnico/tecnica del commercio» e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all'esame di «maestro/maestra» di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche. 3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la provincia puo' realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 4. L'amministrazione provinciale puo' organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico/tecnica del commercio. La Giunta provinciale puo' inoltre assegnare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.