Art. 59 Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 1. L'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonche' per il contrasto dell'istituzionalizzazione. 2. Il Piano sociale regionale e' coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed e' predisposto in conformita' ai principi di sussidiarieta' e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione. 3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare: a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica; b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonche' le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni; c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilita' delle medesime; d) le modalita' di finanziamento del sistema integrato; e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attivita' formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale; f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi; g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato; h) i criteri e le modalita' per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28; i) i criteri e le modalita' per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2; j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza. 4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale e conserva efficacia sino all'approvazione di quello successivo. E' approvato dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dallo stesso. 5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.».