Art. 60 Inserimento dell'articolo 23-bis nella legge regionale n. 6/2006 1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Piani regionali settoriali sociali). - 1. La Regione promuove la realizzazione del sistema integrato anche tramite l'adozione di atti di programmazione relativi a specifiche aree di intervento ovvero a problematiche sociali emergenti, di seguito denominati Piani regionali settoriali sociali. 2. I Piani regionali settoriali individuano gli obiettivi da conseguire, le azioni da realizzare e le relative modalita', le risorse dedicate, i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definiscono le attivita' per la verifica e la valutazione dei risultati. 3. I Piani regionali settoriali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.».