Art. 60 
 
  Inserimento dell'articolo 23-bis nella legge regionale n. 6/2006 
 
  1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006  e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 23-bis  (Piani  regionali  settoriali  sociali).  -  1.  La
Regione promuove la realizzazione del sistema integrato anche tramite
l'adozione di atti di programmazione relativi a  specifiche  aree  di
intervento ovvero  a  problematiche  sociali  emergenti,  di  seguito
denominati Piani regionali settoriali sociali. 
  2. I  Piani  regionali  settoriali  individuano  gli  obiettivi  da
conseguire, le azioni da  realizzare  e  le  relative  modalita',  le
risorse dedicate, i tempi di realizzazione delle azioni programmate e
definiscono le  attivita'  per  la  verifica  e  la  valutazione  dei
risultati. 
  3.  I  Piani  regionali  settoriali  sono  approvati  dalla  Giunta
regionale, previo parere  del  consiglio  delle  autonomie  locali  e
previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i  quali
si prescinde dallo stesso.».