Art. 61 
 
    Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 24 (Piano di zona). - 1. Il  Piano  di  zona  (PDZ)  e'  lo
strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei  comuni
associati negli ambiti territoriali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo
di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato. 
  2. Il PDZ e' definito in coerenza con la  programmazione  regionale
ed e' coordinato con la programmazione locale in  materia  sanitaria,
educativa,  formativa,  del  lavoro,  culturale,  abitativa   e   dei
trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali. 
  3. Il PDZ e' informato ai principi di responsabilita', solidarieta'
e sussidiarieta' e deve garantire un  sistema  efficace,  efficiente,
capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione
sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse  locali  di
solidarieta' e di auto-mutuo aiuto. 
  4. Il PDZ definisce in particolare: 
    a) l'analisi del bisogno; 
    b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e  inclusione  sociale  e  i
relativi indicatori di verifica; 
    c) gli obiettivi  di  sistema  dei  servizi  e  le  priorita'  di
intervento; 
    d) le modalita' organizzative dei servizi; 
    e) le attivita' di tipo integrato previste dagli articoli 55,  56
e 57; 
    f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato  degli
interventi e servizi sociali locali  e  le  quote  rispettivamente  a
carico dell'ente del Servizio  sanitario  regionale  territorialmente
competente e dei comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria; 
    g) le modalita' di coordinamento con gli organi periferici  delle
amministrazioni statali; 
    h)  le  modalita'  di  collaborazione  tra  servizi  e   soggetti
impegnati nelle diverse forme di solidarieta' sociale; 
    i) le forme di concertazione con l'ente  del  Servizio  sanitario
regionale territorialmente competente, per garantire la  cooperazione
nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria; 
    j)  le  forme  e  gli  strumenti  comunicativi  per  favorire  la
conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito  alle
attivita', alle prestazioni e ai  servizi  disponibili,  compresa  la
redazione, da parte degli enti  e  organismi  gestori,  del  bilancio
sociale. 
  5. Il PDZ puo' prevedere progetti di comunita' riguardanti azioni e
attivita' di prevenzione sociosanitaria e di promozione  di  adeguati
stili di vita, diretti  a  gruppi  a  rischio  sociale  o  sanitario,
nonche' a fasce di popolazione interessate da problematiche  connesse
ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia. 
  6. Il PDZ e' definito dai comuni associati di cui al comma  1,  con
il   concorso   dell'ente   del    Servizio    sanitario    regionale
territorialmente competente, delle aziende pubbliche di servizi  alla
persona, e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,  della
legge n. 328/2000 attivi nella programmazione, nell'organizzazione  e
nella gestione del sistema integrato a livello locale. In particolare
e' assicurato il coinvolgimento attivo degli enti del  Terzo  settore
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonche' delle  organizzazioni
dei cittadini e delle loro associazioni. 
  7. Il PDZ e' approvato  con  accordo  di  programma,  promosso  dal
Presidente dell'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni
e sottoscritto dallo  stesso,  dai  sindaci  dei  comuni  dell'ambito
territoriale  di   pertinenza   e,   in   materia   di   integrazione
sociosanitaria,  dal  direttore  generale  dell'ente   del   Servizio
sanitario  regionale  territorialmente  competente.  E'  sottoscritto
altresi' dai presidenti  delle  aziende  pubbliche  di  servizi  alla
persona e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.
328/2000,  i  quali  partecipano  alla  conferenza  finalizzata  alla
stipulazione dell'accordo di programma  e  concorrono  all'attuazione
degli obiettivi del PDZ con risorse proprie. 
  8. Il PDZ ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata
in vigore di quello successivo.  Il  PDZ  e'  aggiornato  annualmente
mediante Piani attuativi annuali (PAA) che declinano  per  l'anno  di
riferimento le azioni che  si  intendono  realizzare  e  le  relative
risorse da impiegare. 
  9. Ai fini della programmazione congiunta delle attivita' di cui al
comma 4, lettera e), che richiedono unitamente prestazioni  sanitarie
e azioni di protezione sociale  finalizzate  a  garantire,  entro  un
quadro unitario, percorsi integrati per il benessere  della  persona,
il PAA, di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera  b),  contiene  un
apposito allegato  di  programmazione  integrata  locale  in  materia
sociosanitaria che prevede azioni individuate congiuntamente  tra  il
servizio sociale dei comuni e l'ente del Servizio sanitario regionale
territorialmente  competente  con  il  coinvolgimento  di  tutte   le
strutture operative, relative  alle  seguenti  aree  di  integrazione
sociosanitaria: 
    a) prestazioni a persone non autosufficienti e in  condizione  di
fragilita', con patologie in atto o esiti delle stesse; 
    b) prestazioni a persone affette da patologie con indicazione  di
cure palliative; 
    c) prestazioni a persone con disabilita'; 
    d) prestazioni a minori con disturbo in ambito  neuropsichiatrico
e del neurosviluppo; 
    e) prestazioni a persone con disturbo mentale; 
    f) prestazioni a persone con dipendenza patologica; 
    g) prestazioni di assistenza distrettuale a minori, donne, coppie
e famiglie. 
  10. Il documento  recante  le  azioni  programmate  in  materia  di
integrazione sociosanitaria, regolate con atto di intesa tra gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario regionale,  e'  allegato  al
PAA e  al  Piano  attuativo  del  corrispondente  ente  del  Servizio
sanitario.».