Art. 62 Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006 1. L'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Commissione regionale per le politiche sociali). - 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonche' nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, e' istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale. 2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato e puo' promuovere iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale. 3. La Commissione regionale e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed e' composta da: a) l'assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente; b) il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato; c) il direttore dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute o suo delegato; d) i direttori di servizio competenti in materia di protezione sociale, integrazione socio sanitaria e Terzo settore o loro delegati; e) due rappresentanti designati da ANCI Federsanita'; f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Friuli-Venezia Giulia; g) un rappresentante designato dalla Conferenza dei servizi sociali dei comuni di cui all'articolo 20-bis; h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale; i) tre rappresentanti designati dal forum del Terzo settore; j) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali; k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna; l) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie. 4. La Commissione puo' essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione. 5. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. In relazione agli argomenti trattati sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi. 6. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Le modalita' di funzionamento della Commissione regionale, ivi inclusa la possibilita' di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa. 7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennita' destinate ai componenti della Commissione.».