Art. 62 
 
    Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 27 (Commissione regionale per le politiche sociali). - 1.  Al
fine  di  assicurare  il   concorso   delle   parti   sociali   nella
determinazione  delle  politiche   in   materia   socioassistenziale,
sociosanitaria e  socioeducativa,  nonche'  nella  definizione  delle
relative  scelte  programmatiche  di  indirizzo,  e'   istituita   la
Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata
Commissione regionale. 
  2.  La  Commissione  regionale   svolge   funzioni   consultive   e
propositive  in  materia  di  sistema  integrato  e  puo'  promuovere
iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale. 
  3.  La  Commissione  regionale  e'  costituita  con   decreto   del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute
e protezione sociale, ed e' composta da: 
    a) l'assessore competente  in  materia  di  salute  e  protezione
sociale, con funzioni di Presidente; 
    b) il direttore  centrale  competente  in  materia  di  salute  e
protezione sociale o suo delegato; 
    c) il direttore dell'Azienda regionale di  coordinamento  per  la
salute o suo delegato; 
    d) i direttori di servizio competenti in  materia  di  protezione
sociale,  integrazione  socio  sanitaria  e  Terzo  settore  o   loro
delegati; 
    e) due rappresentanti designati da ANCI Federsanita'; 
    f)  due  rappresentanti  designati  dall'Associazione   nazionale
comuni italiani (ANCI) - Friuli-Venezia Giulia; 
    g) un  rappresentante  designato  dalla  Conferenza  dei  servizi
sociali dei comuni di cui all'articolo 20-bis; 
    h) tre rappresentanti designati  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale; 
    i) tre rappresentanti designati dal forum del Terzo settore; 
    j) due  rappresentanti  designati  dall'Ordine  degli  assistenti
sociali; 
    k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le
pari opportunita' tra uomo e donna; 
    l) due rappresentanti designati dalla  Consulta  regionale  delle
associazioni di persone disabili e delle loro famiglie. 
  4. La Commissione puo' essere validamente costituita con la  nomina
di almeno due terzi dei componenti, fatta  salva  la  sua  successiva
integrazione. 
  5.  Alle  sedute  della  Commissione  regionale   partecipano   gli
assessori regionali competenti per  le  materie  in  discussione.  In
relazione agli argomenti trattati  sono  invitate  a  partecipare  le
associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi. 
  6. La Commissione regionale ha sede presso  la  Direzione  centrale
competente in materia di salute e  protezione  sociale  e  rimane  in
carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce  almeno
due  volte  all'anno,  ogni  volta  che  il  Presidente  lo   ritenga
necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta
motivata di un terzo dei componenti. Le  modalita'  di  funzionamento
della  Commissione  regionale,  ivi  inclusa   la   possibilita'   di
articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con  regolamento
interno, approvato dalla Commissione stessa. 
  7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale
di categoria non inferiore  a  C,  nominato  dal  Direttore  centrale
competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate
le indennita' destinate ai componenti della Commissione.».