Art. 43 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2012  concernente
                       strumenti di intervento 
 
  1. L'art. 2 della legge  regionale  n.  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 (Strumenti di intervento). -  1.  Gli  obiettivi  di  cui
all'art.  1  sono  perseguiti  attraverso  i  seguenti  strumenti  di
agevolazione dell'accesso al credito: 
      a)  mutui  a   tasso   agevolato   per   la   costruzione,   la
riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di
stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali,
per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie
allo sviluppo industriale, in conformita' alla normativa  vigente  in
materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di  cui  alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del  Fondo  di  rotazione
per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia
di Gorizia), e successive modificazioni e  integrazioni,  di  seguito
denominato FRIE; 
      b)  finanziamenti  e  operazioni  di  leasing   finanziario   a
condizioni agevolate a favore delle microimprese e  delle  piccole  e
medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle
imprese dei servizi, nonche' di liberi professionisti, che realizzano
iniziative  di  investimento  e  sviluppo  aziendale  nel  territorio
regionale; 
      c) operazioni di microcredito  per  l'avvio  o  l'esercizio  di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa; 
      d)  prestiti  partecipativi  a  condizioni  agevolate  per   la
capitalizzazione delle imprese aventi forma di societa'; 
      e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve
in debiti a medio  e  lungo  termine,  nonche'  per  il  sostegno  di
esigenze di credito a breve e medio termine; 
      f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti  e
garanzie ai fini  del  salvataggio  e  della  ristrutturazione  delle
attivita' produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale,
turistico e dei servizi, che  versano  in  situazione  di  crisi  nel
territorio regionale; 
      g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese
industriali,  artigiane,  commerciali,  turistiche  e  dei   servizi,
diretti a sostenere il finanziamento di investimenti  o  esigenze  di
credito a breve e medio termine.».