Art. 44 
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2012  concernente
  il finanziamento degli strumenti di  agevolazione  dell'accesso  al
  credito 
  1. L'art. 3 della legge  regionale  n.  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  3   (Finanziamento   degli   strumenti   di   agevolazione
dell'accesso  al  credito).  -  1.  Gli  strumenti  di   agevolazione
dell'accesso al credito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  sono
finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori
bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge n.  908/1955,  di
seguito denominata «Gestione FRIE»,  nonche'  con  le  dotazioni  del
Fondo  regionale  per  le  iniziative  economiche  in  Friuli-Venezia
Giulia. 
    2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con
le dotazioni del Fondo regionale  per  le  iniziative  economiche  in
Friuli-Venezia Giulia. 
    3.  Il  Fondo  regionale  per   le   iniziative   economiche   in
Friuli-Venezia Giulia e la Gestione FRIE  sono  dotati  di  autonomia
patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio  ai
sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  d),  della  legge  regionale  8
agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria  e
di contabilita' regionale), amministrata con  contabilita'  separata,
sulla quale il controllo e' esercitato nei modi previsti dalla  legge
25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da: 
      a) conferimenti della regione; 
      b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche
e di enti privati; 
      c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria; 
      d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi  e
alle operazioni finanziarie; 
      e)  conferimenti  di   persone   fisiche   mediante   atti   di
liberalita'; 
      f)  rientri  delle  rate  di  ammortamento  dei   finanziamenti
erogati. 
    4.  Gli  interventi  relativi  allo  strumento  di   agevolazione
dell'accesso al credito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),  sono
finanziati  con  risorse  stanziate  a  valere  sul  bilancio   della
regione.».