Art. 45 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2012 1. L'art. 5 della legge regionale 2/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunita' di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione. 2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.».