Art. 47 
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2012  concernente
  finanziamenti e operazioni di leasing a  favore  delle  PMI,  delle
  imprese dei servizi e dei liberi professionisti 
  1. L'art. 6 della legge  regionale  n.  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 6 (Finanziamenti e operazioni di  leasing  a  favore  delle
PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti). - 1.  In
attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b),  ai  fini  del  sostegno
alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale
nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di
leasing  finanziario  a   condizioni   agevolate   a   favore   delle
microimprese e delle piccole e medie imprese industriali,  artigiane,
commerciali, turistiche e  delle  imprese  dei  servizi,  nonche'  di
liberi professionisti, con priorita'  ai  progetti  di  imprenditoria
giovanile e femminile, nonche' agli  investimenti  che  abbiano  come
obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro. 
    2. I finanziamenti di importo fino a 50.000  euro  sono  attivati
con procedure semplificate, anche senza  l'acquisizione  di  garanzie
sui finanziamenti medesimi. 
    3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di  cui  al  presente
articolo in forma di  leasing  finanziario  le  societa'  di  leasing
possono  convenzionarsi   con   l'amministrazione   regionale,   alle
condizioni e previo possesso  dei  requisiti  individuati  attraverso
bando.».