Art. 47 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti 1. L'art. 6 della legge regionale n. 2/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonche' di liberi professionisti, con priorita' ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonche' agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro. 2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi. 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le societa' di leasing possono convenzionarsi con l'amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».