Art. 48 Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonche' per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine 1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 2/2012 e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attivita' economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate: a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine; b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013, nonche' per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.».