Art. 48 
Inserimento  dell'art.  6-ter  nella  legge   regionale   n.   2/2012
  concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti  a
  breve in debiti a medio e lungo termine, nonche' per il sostegno di
  esigenze di credito a breve e medio termine 
  1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 2/2012 e' inserito il
seguente: 
    «Art. 6-ter (Finanziamenti per consolidamento finanziario  e  per
il sostegno di esigenze di credito). - 1. In attuazione dell'art.  2,
comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione
finanziaria e il  rilancio  dell'attivita'  economica  delle  imprese
aventi sede operativa  nel  territorio  regionale,  sono  attivati  a
favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali,  turistiche
e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate: 
      a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio  e
lungo termine; 
      b) per il sostegno di esigenze  di  credito  a  breve  e  medio
termine, anche in relazione allo smobilizzo di  crediti  vantati  nei
confronti di imprese e pubbliche  amministrazioni,  all'anticipazione
di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei
contributi in  forma  di  sconto  sul  corrispettivo  dovuto  di  cui
all'art. 14, comma 3.1,  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63
(Disposizioni urgenti per il recepimento della  direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla
prestazione  energetica  nell'edilizia  per  la   definizione   delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione  sociale),  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 90/2013, nonche' per l'anticipazione  di
crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge  14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e  dell'audiovisivo),  a
favore delle imprese di  produzione  cinematografica  e  audiovisiva,
aventi sede operativa nel territorio regionale.».