Art. 49 Inserimento degli articoli 6-quater e 6-sexies nella legge regionale n. 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi 1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 2/2012, come inserito dall'art. 48, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Microcredito). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti. 2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 possono convenzionarsi con l'amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.». 2. Dopo l'art. 6-quinquies della legge regionale n. 2/2012, come inserito dall'art. 30, e' inserito il seguente: «Art. 6-sexies (Prestiti partecipativi). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti: a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di societa' di capitali; b) alla capitalizzazione di societa' di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di societa' di persone o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.».