Art. 49 
Inserimento degli articoli 6-quater e 6-sexies nella legge  regionale
  n. 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi 
  1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 2/2012, come inserito
dall'art. 48, e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-quater (Microcredito). - 1. In  attuazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio  o  l'esercizio  di
attivita'  di  lavoro  autonomo  o  di  microimpresa,  sono  attivati
finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. 
    Tali finanziamenti  sono  attivati  con  procedure  semplificate,
anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti. 
    2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui  al  presente
articolo i soggetti operanti  nel  territorio  regionale  autorizzati
alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo  n.
385/1993 possono convenzionarsi con l'amministrazione regionale, alle
condizioni e previo possesso  dei  requisiti  individuati  attraverso
bando.». 
  2. Dopo l'art. 6-quinquies della legge regionale  n.  2/2012,  come
inserito dall'art. 30, e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-sexies  (Prestiti  partecipativi).  -  1.  In  attuazione
dell'art. 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative  di
sviluppo, rafforzamento e  consolidamento  aziendale,  sono  attivati
finanziamenti agevolati diretti: 
      a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di
societa' di capitali; 
      b) alla capitalizzazione di  societa'  di  capitali  risultanti
dalla trasformazione di impresa costituita in forma  di  societa'  di
persone o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.».