Art. 50 
Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2012  concernente
  interventi di garanzia a favore delle imprese diretti  a  sostenere
  il finanziamento di investimenti o esigenze di credito  a  breve  e
  medio termine 
  1. L'art. 7 della legge  regionale  n.  2/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 7(Interventi di garanzia a favore delle imprese  diretti  a
sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze  di  credito  a
breve e medio termine). - 1. In  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,
lettera g),  al  fine  di  sostenere  l'accesso  al  credito  per  il
finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale  circolante,
l'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare  ai  Consorzi
di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati  dal  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia - testo unico bancario),  operanti  nel
territorio  regionale,  risorse   finanziarie   da   destinare   alla
concessione  di  garanzie  a  favore   delle   imprese   industriali,
artigiane,  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi,  aventi   sede
operativa nel territorio regionale. 
    2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e  le
modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.».