Art. 50 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine 1. L'art. 7 della legge regionale n. 2/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 7(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale. 2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.».