Art. 51 
 
     Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 2/2012 
                concernente contribuzioni integrative 
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n.  2/2012  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  7-bis   (Contribuzione   integrativa).   -   1.   Con   la
deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria puo' essere
attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per
l'abbattimento  dei  relativi  oneri  finanziari,   con   particolare
riferimento alle seguenti iniziative: 
      a) nel caso di concessione  di  mutui  a  tasso  agevolato  per
iniziative   economiche   nei   settori   industriale,   artigianale,
turistico-alberghiero,  delle  costruzioni  navali,   e   per   altre
iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'art. 5: 
        1) per le iniziative che colgono le opportunita' di  sviluppo
delle attivita' aziendali derivanti dai  mutamenti  tecnologici,  tra
cui il commercio elettronico, la  digitalizzazione  dell'attivita'  e
dei   processi   gestionali,   l'innovazione   e   la   ricerca,   la
personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione; 
        2) per  le  iniziative  che  si  inseriscono  nell'ambito  di
processi di reshoring o di riconversione dell'attivita' d'impresa; 
        3) per  le  iniziative  che  si  inseriscono  nell'ambito  di
processi di internazionalizzazione dell'attivita' d'impresa; 
        4)  per  le  iniziative  che   sono   conformi   al   modello
dell'economia circolare; 
        5) per le imprese che negli ultimi  dodici  mesi  rispetto  a
quello di presentazione della domanda hanno aumentato  il  numero  di
unita' lavorative annue di almeno il 10 per cento  rispetto  all'anno
precedente; 
        6) per le iniziative che comportano la  riattivazione  ovvero
il ripristino o la riqualificazione di  immobili  inutilizzati  o  di
complessi produttivi degradati; 
      b) nel caso di concessione di finanziamenti  e  attivazione  di
operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e
dei liberi professionisti di cui all'art. 6: 
      1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro; 
      2) per  le  iniziative  realizzate  nei  territori  dei  comuni
rientranti nelle zone montane omogenee; 
      3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al
consolidamento delle attivita' commerciali,  escluse  quelle  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale
29/2005, nei centri cittadini, di  vendita  di  vicinato  nei  comuni
minori o allo  sviluppo  di  servizi  di  prossimita'  a  supporto  e
integrazione di tali attivita' di vendita di vicinato; 
      4) per le iniziative realizzate da imprese  costituite  da  non
oltre due anni alla data di presentazione della domanda  ovvero,  nel
caso in cui risultino da «spin-off» di universita' o enti di ricerca,
da non oltre tre anni da tale data; 
      5) per le iniziative realizzate da  imprese  che  negli  ultimi
dodici mesi rispetto a quello di presentazione  della  domanda  hanno
aumentato il numero di unita' lavorative annue di almeno  il  10  per
cento rispetto all'anno precedente; 
    c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma
di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di  attivita'  di
lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'art. 6-ter. 
    2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui  all'art.  7
puo' essere attribuita una contribuzione integrativa  della  garanzia
medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri  finanziari,
se si tratta di microcredito o di  crediti  di  importo  inferiore  a
70.000  euro  o  qualora  i  destinatari  finali  dell'intervento  di
garanzia sono imprese  giovanili,  giovani  liberi  professionisti  o
start-up innovative.».