Art. 51 Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 2/2012 concernente contribuzioni integrative 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 2/2012 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Contribuzione integrativa). - 1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria puo' essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'art. 5: 1) per le iniziative che colgono le opportunita' di sviluppo delle attivita' aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attivita' e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione; 2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attivita' d'impresa; 3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attivita' d'impresa; 4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare; 5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unita' lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente; 6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati; b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'art. 6: 1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro; 2) per le iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee; 3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attivita' commerciali, escluse quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimita' a supporto e integrazione di tali attivita' di vendita di vicinato; 4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da «spin-off» di universita' o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data; 5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unita' lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente; c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'art. 6-ter. 2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'art. 7 puo' essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.».