Art. 52 Costituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione 1. L'art. 8 della legge regionale n. 2/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Disposizioni di attuazione ed esecuzione). - 1. Con regolamento regionale e' data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalita' per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati. 2. Con deliberazione della giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'art. 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorita' di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a f), nonche' delle contribuzioni integrative di cui all'art. 7-bis. 3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformita' alle deliberazioni della giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'art. 10 adotta criteri operativi di esecuzione. 4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalita' per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».