Art. 53 
 
Modifiche all'art. 9 della  legge  regionale  n.  2/2012  concernente
                          spese ammissibili 
 
  1. All'art. 9 della legge regionale n.  2/2012  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Spese  ammissibili,
vincoli e subentro)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de  minimis",
i mutui e le operazioni finanziarie  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere a), b) e c),  possono  avere  a  oggetto  iniziative  per  la
realizzazione  delle  quali  sono  state  sostenute  anche  spese   a
decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno   precedente   a   quello   di
presentazione  da  parte   del   beneficiario   della   domanda   per
l'attivazione dell'intervento finanziario.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con
le dotazioni della  Gestione  FRIE  e  del  Fondo  regionale  per  le
iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia si applicano i vincoli
di cui agli articoli 32 e 32-bis della legge regionale n. 7/2000. Con
il regolamento regionale di cui all'art. 8, comma 1,  possono  essere
previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e  dell'importo
dell'operazione finanziata.».