Art. 53 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2/2012 concernente spese ammissibili 1. All'art. 9 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Spese ammissibili, vincoli e subentro)»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32-bis della legge regionale n. 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'art. 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.».