Art. 54 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione 1. All'art. 10 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia e della Gestione FRIE»; b) al comma 9 le parole «al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia»; c) al comma 9-ter le parole «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'art. 3».