Art. 54 
 
        Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012 
        concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione 
 
  1. All'art. 10 della legge regionale n. 2/2012  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma  1  le  parole  «l'amministrazione  del  FRIE,  della
Sezione per le garanzie, del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  del  Fondo
regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle  imprese  di
cui all'art. 11,  comma  1,  della  legge  regionale  11/2020,»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione del Fondo regionale per
le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia  e  della  Gestione
FRIE»; 
    b) al comma 9 le parole «al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella
misura del  cinquanta  per  cento  ciascuno»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «al  Fondo  di  rotazione  regionale  per  le   iniziative
economiche in Friuli-Venezia Giulia»; 
    c) al comma 9-ter le parole «a valere sui Fondi di  rotazione  di
cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «a valere  sui  Fondi
di rotazione di cui all'art. 3».