Art. 55 
Disposizioni per l'attuazione della riforma delle  norme  concernenti
  l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese,  disposizioni
  transitorie e modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 5/2012 
  1.  Il  Fondo   regionale   per   le   iniziative   economiche   in
Friuli-Venezia Giulia  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  della  legge
regionale n. 2/2012, come sostituito dall'art. 44,  e'  attivato  con
deliberazione della giunta regionale e,  a  partire  dal  1°  gennaio
2022, prosegue senza soluzione di  continuita'  nell'attivita'  della
gestione relativa al Fondo per lo  sviluppo  delle  piccole  e  medie
imprese e dei servizi di cui all'art.  6  della  legge  regionale  n.
2/2012. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1 al  Fondo  regionale  per  le
iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia affluiscono le risorse
relative alle seguenti gestioni fuori bilancio: 
    a) gestione fuori bilancio di cui al conto n.  95  riferito  alla
legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957,  n.
742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di  credito  a
medio termine alle attivita' industriali e provvidenze  creditizie  a
favore dell'artigianato della Regione Friuli-Venezia Giulia); 
    b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115  riferito  alla
legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento  del  fondo  di  rotazione  per
iniziative economiche a Trieste  e  Gorizia  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1955, n. 908); 
    c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per  il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui  all'art.  11,
comma 1, della legge regionale  23  giugno  2020,  n.  11  (Ulteriori
interventi a sostegno  delle  attivita'  produttive.  Modifiche  alle
leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015); 
    d) gestione fuori bilancio  concernente  il  Fondo  regionale  di
garanzia per le PMI di cui all'art.  12-bis,  comma  3,  della  legge
regionale 4 marzo 2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia. Adeguamento alla sentenza  della  Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' europee 15  gennaio  2002,  causa  C-439/99,  e  al  parere
motivato della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  7  luglio
2004); 
    e)  gestioni  fuori  bilancio  concernenti  la  Sezione  per  gli
interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane  e  a  sostegno
delle attivita' produttive e la Sezione per gli interventi  anticrisi
a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio  di  cui
all'art. 2, comma 11, della legge regionale  26  luglio  2013,  n.  6
(Assestamento del bilancio  2013),  di  seguito  denominate  «Sezioni
anticrisi»; 
    f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti
industriali della sedia e del mobile di cui  all'art.  2,  comma  95,
della legge  regionale  11  agosto  2011,  n.  11  (Assestamento  del
bilancio 2011). 
  3. Ai fini di  cui  al  comma  2  con  deliberazioni  della  giunta
regionale e' disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio  di
cui al comma 2 e sono  impartite  disposizioni  per  la  liquidazione
delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le
iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia dei rapporti giuridici
attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse. 
  4. Secondo modalita' stabilite con le  deliberazioni  della  giunta
regionale di cui al comma 3 al  Fondo  regionale  per  le  iniziative
economiche in Friuli-Venezia Giulia confluiscono  le  somme  giacenti
sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonche' le somme relative ai
successivi rientri di  qualsiasi  natura  afferenti  alle  operazioni
finanziarie in corso. 
  5. Sulla base di  uno  schema  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale l'amministrazione regionale stipula una  convenzione
con l'istituto bancario che in virtu' delle  vigenti  convenzioni  in
materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi  funge
da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento
dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di  cui  all'art.  10
della legge regionale n. 2/2012, con la quale  sono  disciplinate  le
procedure per la regolare transizione al nuovo  sistema  di  gestione
amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi.
Tale istituto bancario  continua  a  fungere  da  banca  mutuante  in
relazione alle operazioni poste in  essere  a  valere  sulle  Sezioni
anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali  concernenti
l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese
beneficiarie,  l'assunzione  dei  rischi  sui  mutui  attivati  e  il
pertinente compenso. 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'art. 7-bis, comma 2,
della legge regionale  n.  2/2012,  52,  53  e  54,  hanno  efficacia
differita a partire dal 1° gennaio 2022. Al fine  di  dare  immediata
attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle
imprese, fino al 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi le  norme
attualmente vigenti con le seguenti integrazioni: 
    a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo delle piccole  e  medie
imprese e dei servizi di cui all'art.  6  della  legge  regionale  n.
2/2012, di seguito denominato «Fondo per lo sviluppo», possono essere
destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma
di leasing finanziario; 
    b)  le  dotazioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  possono  essere
destinate  anche  all'attivazione  di  microcredito  per  l'avvio   o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o  di  microimpresa,  con
procedure semplificate, anche senza l'acquisizione  di  garanzie  sui
finanziamenti;  a  tali  fini  i  soggetti  operanti  nel  territorio
regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai  sensi  del
decreto  legislativo   n.   385/1993   possono   convenzionarsi   con
l'amministrazione regionale, alle condizioni e  previo  possesso  dei
requisiti individuati attraverso bando, approvato  con  deliberazione
della Giunta regionale; 
    c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE  puo'  essere
attribuita una  contribuzione  integrativa  del  mutuo  medesimo  per
l'abbattimento  dei  relativi  oneri   finanziari   con   particolare
riferimento alle iniziative: 
      1) che colgono le  opportunita'  di  sviluppo  delle  attivita'
aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui  il  commercio
elettronico,  la  digitalizzazione  dell'attivita'  e  dei   processi
gestionali, l'innovazione e la ricerca,  la  personalizzazione  della
produzione industriale e la servitizzazione; 
      2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di
riconversione dell'attivita' d'impresa; 
      3)   che   si   inseriscono   nell'ambito   di   processi    di
internazionalizzazione dell'attivita' d'impresa; 
      4) che sono conformi al modello dell'economia circolare; 
      5) per le imprese che  negli  ultimi  dodici  mesi  rispetto  a
quello di presentazione della domanda hanno aumentato  il  numero  di
unita' lavorative annue di almeno il 10 per cento  rispetto  all'anno
precedente; 
      6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero  il
ripristino o  la  riqualificazione  di  immobili  inutilizzati  o  di
complessi produttivi degradati; 
    d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di
iniziative di investimento e sviluppo aziendale a  valere  sul  Fondo
per lo sviluppo puo' essere attribuita una contribuzione  integrativa
del finanziamento medesimo  per  l'abbattimento  dei  relativi  oneri
finanziari con particolare riferimento: 
      1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro; 
      2)  alle  iniziative  realizzate  nei  territori   dei   comuni
rientranti nelle zone montane omogenee; 
      3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento  o  al
consolidamento delle attivita' commerciali nei centri  cittadini,  di
vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di  servizi  di
prossimita' a supporto e integrazione di tali attivita' di vendita di
vicinato; 
      4) alle iniziative realizzate  da  imprese  costituite  da  non
oltre due anni alla data di presentazione della domanda  ovvero,  nel
caso in cui risultino da «spin-off» di universita' o enti di ricerca,
da non oltre tre anni da tale data; 
      5) alle iniziative  realizzate  da  imprese  che  negli  ultimi
dodici mesi rispetto a quello di presentazione  della  domanda  hanno
aumentato il numero di unita' lavorative annue di almeno  il  10  per
cento rispetto all'anno precedente; 
      6) nel caso di concessione  di  finanziamenti  agevolati  nella
forma  di  microcredito  per  sostenere  l'avvio  o  l'esercizio   di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa. 
      7. Al fine di promuovere e sostenere lo  sviluppo  del  turismo
regionale  la  giunta  regionale  determina  le  risorse  finanziarie
riservate per l'anno 2021 a finanziare, mediante il FRIE e  il  Fondo
per lo  sviluppo,  iniziative  imprenditoriali  di  investimento  nel
settore turistico dirette al potenziamento delle strutture  ricettive
e al miglioramento della  qualita'  dell'offerta  turistica  e  degli
altri  servizi  connessi,  individuando  altresi'  le  tipologie   di
destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la
concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo
per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo
periodo   e'   attribuita   una   contribuzione    integrativa    per
l'abbattimento dei relativi oneri finanziari. 
      8. All'art. 28 della legge regionale n. 5/2012  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
        a) al comma 1 le parole: «nell'ambito del Fondo di  rotazione
per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia  (FRIE),  di  cui
alla legge 18 dicembre  1955,  n.  908  (Incentivi  per  il  rilancio
dell'economia delle province di Trieste e Gorizia),» sono soppresse; 
        b) la lettera c) del comma 3 e' abrogata; 
        c) i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati; 
        d) al comma 7 le parole: «emanato con decreto del  Presidente
della regione, su proposta dell'Assessore alle  attivita'  produttive
in accordo con l'Assessore  alle  risorse  rurali,  agroalimentari  e
forestali,» sono soppresse; 
        e) al comma 9 le parole: «, su proposta  dell'Assessore  alle
attivita' produttive in accordo con l'Assessore alle risorse  rurali,
agroalimentari e forestali» sono soppresse; 
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. La giunta regionale esercita la vigilanza  sulla  gestione
del Fondo in applicazione delle norme di cui all'art.  25,  comma  3,
della legge regionale 8 agosto 2007,  n.  21  (Norme  in  materia  di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale).».