Art. 80 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018 1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 e' sostituito dal seguente: «Il 24 per cento dei voti e' attribuito alle province e alla Citta' metropolitana di Torino ed e' suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.».