Art. 100.
                          Ufficiale rogante
    1.  La  struttura dell'ufficiale rogante e' istituita nell'ambito
delle   strutture   direzionali   del  dipartimento  «Istituzionale»,
strumentale all'attivita' contrattuale di tuffi i dipartimenti.
    2. L'ufficiale rogante:
      a) assiste  alle  pubbliche  gare  di  appalto,  redigendone  i
verbali equivalenti a contratto;
      b) stipula   i   contratti  in  forma  pubblica  amministrativa
previsti dalle leggi;
      c) provvede  alla iscrizione a repertorio degli atti redatti in
forma  pubblica  e  in  forma  di scrittura privata autenticata ed ai
conseguenti obblighi fiscali e di legge;
      d) provvede alla registrazione presso l'ufficio del registro ed
alla trascrizione, ove previste;
      e) provvede alla autenticazione di copie e di firme;
      f) provvede  alla  conservazione di tutti gli atti contrattuali
in originale;
      g) cura  gli  adempimenti  relativi all'anagrafe tributaria dei
contratti;
      h) assiste il presidente della giunta nella stipula di accordi,
intese, dei quali istruisce gli atti.