Art. 100. Ufficiale rogante 1. La struttura dell'ufficiale rogante e' istituita nell'ambito delle strutture direzionali del dipartimento «Istituzionale», strumentale all'attivita' contrattuale di tuffi i dipartimenti. 2. L'ufficiale rogante: a) assiste alle pubbliche gare di appalto, redigendone i verbali equivalenti a contratto; b) stipula i contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle leggi; c) provvede alla iscrizione a repertorio degli atti redatti in forma pubblica e in forma di scrittura privata autenticata ed ai conseguenti obblighi fiscali e di legge; d) provvede alla registrazione presso l'ufficio del registro ed alla trascrizione, ove previste; e) provvede alla autenticazione di copie e di firme; f) provvede alla conservazione di tutti gli atti contrattuali in originale; g) cura gli adempimenti relativi all'anagrafe tributaria dei contratti; h) assiste il presidente della giunta nella stipula di accordi, intese, dei quali istruisce gli atti.